Descrizione
Si porta a conoscenza che dal 20.01.2025 è entrata in vigore la disciplina regionale in materia di VINCA, regolata dal Capo IV della Legge Regionale n. 12/2024 e dal
Regolamento Attuativo n. 4 del 09.01.2025. Come disposto dall’articolo 21, comma 1, del citato Regolamento regionale, cessa di avere efficacia la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29/08/2017, che contemplava anche l’esenzione dalla procedura di VIncA per alcune tipologie di piani, progetti, interventi o attività. La Valutazione di Incidenza Ambientale dovrà essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze di piani,
programmi, progetti, interventi e attività sui siti della Rete Natura 2000. Nel caso specifico il territorio del Comune di Danta di Cadore ricade nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 IT3230060-Torbiere di Danta e nella Zona di Protezione speciale (ZPS) IT3230089-Dolomiti del Cadore e Comelico.
Pertanto, per piani, progetti, interventi o attività che ricadono all’interno del territorio comunale, contestualmente alla presentazione della richiesta di nulla osta o
autorizzazione dovrà anche essere avviata la procedura di VINCA per accertare l’insorgenza di possibili incidenze sui siti della Rete Natura 2000, con le modalità previste negli Allegati Tecnici del nuovo Regolamento regionale. Modulistica, formulari, indicazioni e contatti telefonici per eventuali informazioni sono disponibili alla seguente pagina web dedicata della Regione del Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/ .
Si informa che con il recente Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025 (pubblicato nel BUR n. 26 del 21.02.2025) è stata integrata la modulistica da utilizzarsi nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA (P/P/P/I/A localizzato all'esterno di un Sito della rete Natura 2000 «laddove gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgano il Sito direttamente o indirettamente» e/o istanze soggette al regime amministrativo di cui al Dlgs 25 novembre 2016, n. 222, «laddove siano relative a P/P/P/I/A ricadenti all'interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica»).
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Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2025, 15:20